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Dal 1° luglio 2019 nuove modalità di volo in ATZ con la circolare ENAC ATM-09

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Da pochi giorni ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha pubblicato la nuova Circolare ATM-09 del 24 maggio 2019 - Aeromobili a Pilotaggio remoto Criteri di utilizzo dello spazio aereo. Il documento promette di rivoluzionare l'utilizzo degli APR (presto solo droni) in Italia, nel bene o nel male. Emessa in data 24/05/2019, è stata resa pubblica il 27/05/2019. Le nuove disposizioni erano già state annunciate dall'Ente nell'incontro promosso a febbraio per spiegare l'avvicinamento al Regolamento Droni Europeo EASA che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea a giorni. L'intento è quello di

semplificare le procedure di richiesta da parte degli operatori e di ottimizzare il processo di valutazione e di rilascio del nulla osta da parte dell'ENAC o dell'Aeronautica Militare, a seconda dei casi. (Art. 1)

Ricordiamo subito che le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2019, fino al 30 giugno tutte le operazioni sono soggette all'attuale Circolare ATM05A: il nostro consiglio è di sospendere qualsiasi attività in ATZ che non sia stata già attivata: oggi dovreste aspettare 45 giorni e pagare €94, mentre è possibile che possiate volare legalmente tra 32 giorni senza pagare un euro.

I primi 5 articoli sono di introduzione. Con il 6° articolo si inizia a fare sul serio: le Disposizioni Generali confermano che per ora si può operare soltanto in VLOS/EVLOS mentre le operazioni BVLOS necessiteranno di specifica autorizzazione. Al di fuori delle CTR (la cui competenza è riportata nell'allegato E.4 della Circolare) si potrà volare fino ad altezza massima di 120 m e distanza orizzontale di 500 metri (oggi sono 150V e 500H). All'interno delle CTR e delle ATZ si agisce come descritto nell'art. 7 che vedremo nello specifico poche righe più avanti. Nelle CTR dove il limite odierno è fissato a 70 m in verticale scenderà a 60V. Il peso massimo degli APR è fissato sempre a 25 kg. Da notare che si riduce il tempo per richiedere il NOTAM, oggi fissato a 45 giorni, dal 1 luglio fissato a 35 giorni: mentre si complicano le cose per le attività in area militare dove i giorni salgono a 60.

Da sottolineare anche l'art. 6.4 che, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di ENAC, sembra chiudere parte dello spazio aereo fino a oggi "libero":

Le operazioni degli APR interagenti con zone proibite (P), pericolose (D) e regolamentate (R) pubblicate in AIP-Italia ENR 5, non sono consentite. Eventuali deroghe possono essere autorizzate da parte dell'ENAC secondo le disposizioni vigenti.

Questa dicitura sembrerebbe arrogare ad ENAC la competenza di tutte le aree P, D e R che invece fino a oggi erano controllare da Enti specifici: le aree R e P di Roma per esempio dalla Prefettura della Capitale. Nelle aree D non esisteva alcun divieto di volo specifico, se non il dover fare attenzione alla presenza di pericoli in area (le aree D si definiscono Dangerous perché al loro interno si svolgono in genere operazioni di addestramento di volo militare a bassa quota e tiro a fuoco). Riteniamo comunque che quanto pubblicato in AIP-Italia ENR 5 manterrà la sua validità, al netto di revisioni: ovvero, se l'area R e l'area D non sono attive (quindi "spente", vedasi per es. la LIR54 di Oristano) o magari la quota inferiore non è SFC o GND significa che lo spazio aereo è libero da vincoli.

ART. 7 OPERAZIONI NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI

Il maggior cambiamento si avrà rispetto alle ATZ (Aerodrome Traffic Zone): fino al 30 giugno le ATZ saranno in genere identificate da un cerchio generalmente di 8 km di diametro (alcuni aeroporti lo avevano più piccolo o avevano forme di ATZ non circolari, ma ragioniamo per standard) dal centro dell'ARP, area all'interno della quale non era permessa alcuna operazione specializzata: volare a 7980 metri oppure a 980 metri imponeva le stesse pratiche autorizzative, nonostante fosse ben evidente che nel primo caso il possibile impatto sul traffico aereo fosse estremamente ridotto.

Dal 1° luglio le ATZ saranno invece identificate da aree rettangolari (ricordiamo che la pista di un aeroporto è rettangolare) di dimensioni variabili a seconda del tipo di aeroporto e della distanza dalla pista. I nuovi rettangoli assumeranno i colori rosso (no fly zone vera), arancione e giallo che identificano differenti permessi di volo. Le aree rettangolari avranno questa tipologia di limiti:

AEROPORTI CON PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO
ZONA ROSSA
NON sono consentite attività con gli APR fino a 6 km dall'ARP (o coordinate soglia pista, come indicato al precedente paragrafo 7.2) longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e fino a 2,5 km lateralmente dalla pista (AREA ROSSA).
ZONA ARANCIONE

oltre 6 km e fino a 10 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 2,5 km e fino a 4 km lateralmente dalla pista (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;

ZONA GIALLA

oltre 10 km e fino a 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 4 km e fino a 8 km lateralmente dalla pista, e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;

oltre 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e oltre 8 km lateralmente dalla pista, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.
AEROPORTI SENZA PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO
ZONA ROSSA
NON sono consentite attività con gli APR fino ad una distanza di 3 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e fino a 1 km lateralmente dalla pista (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta della DA competente, in accordo alle previsioni di cui ai successivi capitoli 9 e 10;
ZONA ARANCIONE

oltre 3 km e fino a 6 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 1 km e fino a 2,5 km lateralmente dalla pista (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;

ZONA GIALLA

oltre 6 km e fino a 10 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 2,5 km e fino a 4 km lateralmente dalla pista, e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;

oltre 10 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 4 km lateralmente dalla pista le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.
ELIPORTI SENZA PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO
ZONA ROSSA
NON sono consentite attività con gli APR entro un raggio di 1,5 km dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta della DA competente, in accordo alle previsioni di cui ai successivi capitoli 9 e 10;
ZONA ARANCIONE

oltre 1,5 km di raggio e fino a 2,5 km di raggio dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;

ZONA GIALLA

oltre 2,5 km di raggio e fino a 3,5 km di raggio dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un 'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;

oltre 3,5 km dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.
AEROPORTI MILITARI
ZONA ROSSA
NON sono consentite attività con gli APR entro un raggio di 6 km dall'ARP o coordinate geografiche di riferimento, e comunque entro i limiti laterali dell'ATZ (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta dell'Aeronautica Militare, in accordo alle previsioni di cui ai successivi capitoli 9 e 10;
ZONA ARANCIONE
oltre 6 km di raggio e fino a 10 km di raggio dall'ARP (AREA ARANCIONE) e comunque entro i limiti laterali deIl'ATZ, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;
ZONA GIALLA
oltre 10 km di raggio e fino a 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e fino a 8 km lateralmente dalla pista, oppure oltre i limiti laterali dell'ATZ (AREA GIALLA) e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;
oltre 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e oltre 8 km lateralmente dalla pista ovvero oltre 10 km di raggio daIl'ARP, come applicabile, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno del CTR, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.

Prendiamo il caso dell'aeroporto di Fiumicino: è un'infrastruttura civile nella quale sono istituite procedure strumentali di volo (IFR): longitudinalmente alla pista, per intenderci sotto le traiettorie di decollo e atterraggio, non sono consentite attività degli APR fino a 6 km dall'ARP in entrambe le direzioni; lateralmente alla pista, l'area vietata però si riduce a 2,5 km. Oltre queste distanze si è pre-autorizzati a volare a patto di rispettare l'altezza massima di 25 metri dal suolo. Oltre 10 km longitudinali e oltre 4 km laterali si è pre-autorizzati a volare a patto di rispettare l'altezza massima di 45 metri dal suolo.

Fino a ora, se volessi volare a 3 km lateralmente all'ARP avrei dovuto ottenere una specifica autorizzazione all'ENAC, basata sul parere dell'ATS di competenza da richiedere con 45 giorni di anticipo, e pagare €94 secondo le procedure di richiesta NOTAM riformate soltanto lo scorso 25 gennaio 2019 e che abbiamo descritto in un precedente articolo la cui validità è oramai agli sgoccioli. Dal 1 luglio si potrà operare in quello stesso punto senza pagare nulla, senza chiedere nulla, senza aspettare un minuto in più, semplicemente rispettando le prescrizioni previste dall'ATM09.

ART. 8 OPERAZIONI SUL SEDIME AEROPORTUALE

L'art. 8 disciplina il volo degli APR di fatto all'interno dell'area degli aeroporti. Le operazioni con APR potranno essere autorizzate soltanto se connesse a specifiche esigenze dell'attività aeroportuale: ispezioni del tetto della vicina di casa non potranno essere condotte in alcun caso con droni se per qualche motivo la sua area ricade all'interno di quella dell'aeroporto. Le operazioni dovranno essere condotte in costante contatto radio bilaterale con l'ATS responsabile oppure secondo le specifiche disposizioni previste dall'aeroporto civile o militare. Potranno svolgere le operazioni soltanto operatori e piloti dotati dei requisiti specifici previsti da ENAC per tali attività.

ART. 9 OPERAZIONI ALL'INTERNO DI SPAZI AEREI SEGREGATI

Quando si vola in deroga alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli, si dovrà richiedere di istituire una riserva di spazio aereo, il nuovo NOTAM secondo l'ATM09. Il nulla osta può essere rilasciato soltanto da ENAC o dall'Aeronautica Militare e il seguente articolo 10 spiega come:

ART. 10 PROCEDURA DI RISERVA DELLO SPAZIO AEREO

Per attività di ricerca e sviluppo: modello ATM09 allegato C presentato 35 giorni prima delle attività a ENAC Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo (protocollo@pec.enac.gov.it), con allegata la documentazione dell'operatore APR e la fattura del pagamento dovuto all'ENAC all'indirizzo servizionline.enac.gov.it.

Per le attività in aeroporti civili e spazi aerei di competenza ENAV o altro fornitore SNA certificato: presentare il modello ATM09 allegato C almeno 35 giorni prima delle attività per ottenere il parere ATS a ENAV SpA (protocollogenerale@pec.enav.it); oppure l'allegato D per il Fornitore dei SNA certificato. In più per conoscenza a ENAC - Direzione Aeroportuale competente (protocollo@pec.enac.gov.it) (Allegato "8"), con allegata la documentazione dell'operatore APR e la fattura del pagamento dovuto all'ENAC all'indirizzo servizionline.enac.gov.it.

Per le attività in aeroporti militari e spazi aerei di competenza Aeronautica Militare: presentare il modello ATM09 allegato C almeno 60 giorni prima delle attività a Comando Operazioni Aeree (COA)(aerosquadra.coa@postacert.difesa.it); per conoscenza a Reparto Servizio Coordinamento e Controllo Aeronautica Militare (RSCCAM) - ACU (sccamciampino.acu@aeronautica.difesa.it), e a ENAC Direzione Aeroportuale competente (protocollo@pec.enac.gov.it) (Allegato "8"), con allegata la documentazione dell'operatore APR.

Per le attività in aeroporti civili senza fornitore SNA: presentare il modello ATM 09 allegato C almeno 35 giorni prima delle attività a ENAC Direzione Aeroportuale competente (protocollo@pec.enac.qov.it) (Allegato "8"), con allegata la documentazione dell'operatore APR dei requisiti e la fattura del pagamento dovuto all'ENAC all'indirizzo servizionline.enac.gov.it.

Nuovi limiti ATZ per un aeroporto con procedure strumentali di volo: in rosso la NO FLY ZONE. Le distanze riportate sono da intendersi per lato, quindi vanno raddoppiate per ottenere la dimensione reale dell'area.

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