Da pochi giorni ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha pubblicato la nuova Circolare ATM-09 del 24 maggio 2019 - Aeromobili a Pilotaggio remoto Criteri di utilizzo dello spazio aereo. Il documento promette di rivoluzionare l'utilizzo degli APR (presto solo droni) in Italia, nel bene o nel male. Emessa in data 24/05/2019, è stata resa pubblica il 27/05/2019. Le nuove disposizioni erano già state annunciate dall'Ente nell'incontro promosso a febbraio per spiegare l'avvicinamento al Regolamento Droni Europeo EASA che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea a giorni. L'intento è quello di
semplificare le procedure di richiesta da parte degli operatori e di ottimizzare il processo di valutazione e di rilascio del nulla osta da parte dell'ENAC o dell'Aeronautica Militare, a seconda dei casi. (Art. 1)
Ricordiamo subito che le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2019, fino al 30 giugno tutte le operazioni sono soggette all'attuale Circolare ATM05A: il nostro consiglio è di sospendere qualsiasi attività in ATZ che non sia stata già attivata: oggi dovreste aspettare 45 giorni e pagare €94, mentre è possibile che possiate volare legalmente tra 32 giorni senza pagare un euro.
I primi 5 articoli sono di introduzione. Con il 6° articolo si inizia a fare sul serio: le Disposizioni Generali confermano che per ora si può operare soltanto in VLOS/EVLOS mentre le operazioni BVLOS necessiteranno di specifica autorizzazione. Al di fuori delle CTR (la cui competenza è riportata nell'allegato E.4 della Circolare) si potrà volare fino ad altezza massima di 120 m e distanza orizzontale di 500 metri (oggi sono 150V e 500H). All'interno delle CTR e delle ATZ si agisce come descritto nell'art. 7 che vedremo nello specifico poche righe più avanti. Nelle CTR dove il limite odierno è fissato a 70 m in verticale scenderà a 60V. Il peso massimo degli APR è fissato sempre a 25 kg. Da notare che si riduce il tempo per richiedere il NOTAM, oggi fissato a 45 giorni, dal 1 luglio fissato a 35 giorni: mentre si complicano le cose per le attività in area militare dove i giorni salgono a 60.
Da sottolineare anche l'art. 6.4 che, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di ENAC, sembra chiudere parte dello spazio aereo fino a oggi "libero":
Le operazioni degli APR interagenti con zone proibite (P), pericolose (D) e regolamentate (R) pubblicate in AIP-Italia ENR 5, non sono consentite. Eventuali deroghe possono essere autorizzate da parte dell'ENAC secondo le disposizioni vigenti.
Questa dicitura sembrerebbe arrogare ad ENAC la competenza di tutte le aree P, D e R che invece fino a oggi erano controllare da Enti specifici: le aree R e P di Roma per esempio dalla Prefettura della Capitale. Nelle aree D non esisteva alcun divieto di volo specifico, se non il dover fare attenzione alla presenza di pericoli in area (le aree D si definiscono Dangerous perché al loro interno si svolgono in genere operazioni di addestramento di volo militare a bassa quota e tiro a fuoco). Riteniamo comunque che quanto pubblicato in AIP-Italia ENR 5 manterrà la sua validità, al netto di revisioni: ovvero, se l'area R e l'area D non sono attive (quindi "spente", vedasi per es. la LIR54 di Oristano) o magari la quota inferiore non è SFC o GND significa che lo spazio aereo è libero da vincoli.