The Staff

Sono specializzato nel campo dell'archeologia, dell'aerofotogrammetria da drone, della topografia, del laser scanner e Istruttore APR/CRO autorizzato ENAC per lavorare con i droni.
Sono specializzato nel campo dell'archeologia, dell'aerofotogrammetria da drone, della topografia, del laser scanner e Istruttore APR/CRO autorizzato ENAC per lavorare con i droni.

Nuovo DJI Mavic 2 Pro: perché acquistarlo e dove comprarlo

Ieri alle ore 10:00 AM (16:00 italiane), la DJI ha presentato a New York il nuovo drone della famiglia Mavic, il Mavic 2, declinato nelle versioni Pro e Zoom: la prima si caratterizza per essere equipaggiata con una camera Hasselblad e sensore CMOS da 1" e varie impostazioni dedicate alla cinematografia, la seconda è equipaggiata con un sensore CMOS da 1/2.3" e zoom ottico 2x che diventa 4x in digitale, con una lunghezza focale che passa da 24mm a 96mm, per un teleobiettivo di tutto rispetto su un drone.

Niente camera con tilt a 180°, come qualche rumors aveva ipotizzato dopo il rinvio dell'evento inizialmente programmato a luglio causato dall'uscita del Parrot Anafi: la semplice volontà di migliorare ulteriormente qualche riga di codice del prodotto.

Naturalmente anche questo Mavic è di tipo foldable secondo le specifiche della famiglia. La trasmissione video avviene con la tecnologia OcuSync 2.0, ed è pertanto già compatibile con i Goggles RE dotati di firmware 01.00.0600 (sarà disponibile a fine agosto): inoltre questa tecnologia garantisce un segnale più stabile e veloce (latenza di soli 120 ms) e maggiore resistenza alle interferenze. Migliorata anche la sospensione cardanica del gimbal, che ora gestisce vibrazioni angolari di ±0.01° (Mavic 2 Pro) e ±0.005° (Mavic 2 Zoom).

Come sistema di volo è presente l'APAS, già visto sul Mavic Air, che sfrutta 8 sensori e una luce ausiliaria nella parte inferiore del velivolo per atterrare in sicurezza anche su aree con scarsa luminosità.

Completamente nuovo è il FlightAutonomy, che garantisce un volo più sicuro anche grazie a sensori anticollisione presenti per la prima volta su ogni lato del drone.

Non mancano le solite modalità di volo assistito o automatico che abbiamo imparato a conoscere con la DJI GO 4 e gli ultimi droni di casa DJI. Oltre la funzione timelapse è stata anche integrata nativamente la funzione Hyperlapse, con le modalità Circle, Course Lock, Waypoint e Free (volo a controllo manuale).

Caratteristiche tecniche del Pro

Il Mavic 2 Pro può già essere preordinato presso DJI STORE ITALIA o presso DJI Store International al costo di €1.449,00 IVA inclusa, così da averlo il prima possibile: è equipaggiato con la migliore fotocamera che DJI abbia mai usato sui suoi droni, superiore perfino a quella del Phantom 4 Pro (che però vanta ulteriori caratteristiche come lo shutter meccanico), e il primo drone al mondo che monti una fotocamera Hasselblad, record reso possibile dal recente accordo tra le due case produttrici soprattutto per il settore Enterprise. Il sensore CMOS da 1 pollice con risoluzione da 20 MP permette una profondità di colore a 10 bit, è dotato dell'esclusiva tecnologia HNCS (Soluzione per colori naturali Hasselblad) e ha un'apertura regolabile f/2.8-f/11: una perfetta soluzione per i professionisti, gli esperti di fotografia aerea e i creatori di contenuti.

DJI Mavic 2 Pro spec

Caratteristiche tecniche del Zoom

Il Mavic 2 Zoom può già essere preordinato presso DJI STORE ITALIA o presso DJI Store International al costo di €1.249,00 IVA inclusa, così da averlo il prima possibile. Questa versione offre un sensore CMOS da 1/2.3 di pollice a 12 MP con possibilità di variare la lunghezza focale passando da 24mm a 48mm con zoom ottico 2x, e da 48mm a 96mm con zoom digitale 4x di tipo lossless Full HD. Questa funzionalità consente la Super Risoluzione, combinando varie lunghezze focali per assemblare un'unica immagine a elevato dettaglio da 48 MP. Funzione unica è poi il Dolly Zoom in modalità Quick Shot: in questo modo è possibile realizzare automaticamente il famoso "effetto Vertigo", che crea una distorsione surreale del paesaggio mantenendo invariate le dimensioni del soggetto al centro dell'inquadratura durante un movimento macchina di allontanamento.

DJI Mavic 2 Zoom spec

Confronto tra droni

Nella tabella seguente offriamo un confronto tra i principali droni di casa DJI nel settore prosumer.

DJI Mavic Pro DJI Mavic 2 Pro DJI Mavic 2 Zoom DJI Phantom 4 Pro
Sensore CMOS 1/2.3" da 12,35 MP CMOS 1" da 20 MP CMOS 1/2.3" da 12 MP CMOS 1" da 20 MP con shutter meccanico
Lente 26 mm equivalente con apertura fissa f/2.2 28 mm equivalente con apertura regolabile f/2.8–f/11 24-48 mm con apertura fissa f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) 24 mm equivalente con apertura regolabile  f/2.8–f/11
ISO 100-3200 (video) 100-6400 (video) 100-3200 (video) 100-6400 (video)
Dimensioni fotografia 4000×3000 5472×3648 4000×3000 3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648
4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648
16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078
Risoluzione video C4K: 4096×2160 24p
4K: 3840×2160 24/25/30p
4K: 3840×2160 24/25/30p 4K: 3840×2160 24/25/30p H.265
C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps; H.264
C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps
Bitrate e color mode 60Mbps 100Mbps Dlog-M (10bit), support HDR video (HLG 10bit) 100Mbps D-Cinelike 100 Mbps Dlog, D-Cinelike
Formato foto e video JPEG / DNG (RAW); MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) JPEG / DNG (RAW), JPEG + DNG; MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) JPEG / DNG (RAW), JPEG + DNG; MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG; MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
Velocità massima 65 kph (S-mode) 72 kph (S-mode) 72 kph (S-mode) 72 kph (S-mode)
Gimbal Pitch: -90° to +30° Roll: 0° or 90° Tilt: -135–45° Pan: -100–100° Tilt: -135–45° Pan: -100–100° Pitch: -90° to +30°
Sensing system Vision System fino a 30 metri (forward+downward) Omnidirectional Obstacle Sensing fino a 40 metri (forward) Omnidirectional Obstacle Sensing fino a 40 metri (forward) Vision System fino a 30 metri (forward+backward+downward); Infrared Sensing System fino a 7 metri
GNSS GPS+GLONASS GPS+GLONASS GPS+GLONASS GPS+GLONASS
Durata batteria 27 minuti 31 minuti 31 minuti Ca. 30 minuti
Dimensioni 335 mm senza eliche 354 mm 354 mm 350 mm senza eliche
Peso 734 grammi 907 grammi 905 grammi 1388 grammi
Resistenza al vento 29–38 kph 29–38 kph 29–38 kph 10 m/s
Prezzo IVA incl. €999,00 €1.449,00 €1.249,00 €1.699,00

Prezzi, disponibilità e DJI Care Refresh

Come già anticipato, è già possibile pre-ordinare entrambi le versioni del Mavic 2: le prime consegne inizieranno tra fine agosto e inizio di settembre. Il Mavic 2 Zoom ha un costo di €1.249,00, mentre il Mavic 2 Pro ha un costo di €1.449,00 IVA inclusa.

Acquistando il drone presso DJI STORE ITALIA, oltre alla garanzia e all'assistenza italiane, si avrà diritto al primo intervento gratuito in caso di problemi, e si potrà pagare in 10 o 20 comode rate, salvo approvazione della finanziaria. Acquistando il drone presso DJI Store International si avrà la copertura della casa madre ma per qualsiasi tipo di problema il prodotto dovrà andare nei centri di assistenza in Olanda. Sullo store internazionale professionisti e aziende con P.IVA IntraVAT potranno usufruire della legge che consente l'azzeramento dell'IVA in fattura, che dovrà poi essere integrata in Italia.

Disponibili anche nella versione con DJI Googles RE, rispettivamente a €1.748,00 e €1.948,00 IVA inclusa, con uno sconto di €100 rispetto all'acquisto separato dei due prodotti. Mentre il Fly More Kit, identico per entrambe le versioni, con due  Intelligent Flight Battery, eliche aggiuntive, tracolla e caricabatterie da auto, costa €319,00 oltre il costo del drone.

Chi volesse completa protezione per il proprio acquisto, potrà abbinare la DJI Care Refresh, la speciale garanzia che con €129 e copre i danni accidentali a velivolo, sospensione cardanica o fotocamera durante il normale utilizzo fino a 12 mesi e, pagando un supplemento, offre fino a due sostituzioni complete con prodotti nuovi o equivalenti al nuovo. La garanzia può essere acquistata entro 48 ore dalla prima attivazione del drone.

Operazioni specializzate con il Mavic 2

Il nuovo DJI Mavic 2 si presta in particolar modo ad operazioni specializzate professionali nel campo della cinematografia e della ripresa nella versione Pro, con particolare riguardo all'aerofotogrammetria, e nell'ambito della produzione di contenuti creativi, vlogger e appassionati, nella versione Zoom.

Per poterlo usare legalmente, sarà necessario farlo autorizzare da ENAC e acquisire il patentino da pilota. Nell'ambito degli scenari critici o CRO potrà essere autorizzato per scenari misti o secondo gli scenari standard S01, S04, S06.

In mancanza di tali documenti, il Mavic 2 potrà essere utilizzato come un semplice aeromodello, attenendosi alle leggi e ai divieti che regolano il volo di questa classe di droni.

Posted by The Staff in Droni

Divieto di ripresa per i SAPR nelle aree archeologiche

Capo di Pula

La cultura è il massimo tesoro che l'Italia custodisce a beneficio dei posteri. Da sempre crocevia di culture per la sua posizione geografica al centro del Vecchio Mondo, la quantità e la qualità di patrimonio che il nostro Paese può vantare ha pochi eguali. È talmente grande l'ammirazione che proviamo per le "antiche ruine" che una foto è d'obbligo, per ricordo del nostro giro turistico.

Cosa migliore dunque che farsi un bel selfie davanti ad un magnifico tempio con il nostro Spark 300ino? Siamo operatori autorizzati, perfettamente in regola, quindi è tutto a posto. Nemmeno per sogno!

In questo caso non è tanto la possibilità di volo con SAPR (ma bisogna ricordare che un sito archeologico, in quanto generalmente aperto al pubblico, prevede delle persone in visita e dunque si pone come operazione CRO per SAPR con MTOM > 0,3Kg: in questo caso l'area di buffer diventa occupazione del sito e va preventivamente approvata), ma la possibilità di effettuare riprese con il proprio SAPR. Tutto parte dalla ben nota, per gli addetti ai lavori, Legge Ronchey: nonostante sia oggi abrogata, nella sostanza è stata recepita dal successivo Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'art. 107 del suddetto DL recita:

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna

In via di principio si può determinare questa distinzione, in vigore presso quasi tutti gli Enti e Comuni: se scatti la foto con i piedi per terra, con apparecchiatura non professionale (quindi uno smartphone o una semplice macchina fotografica senza treppiede) e la destinazione di quelle foto è il desktop del tuo PC o un tuo album personale, ovvero con spirito di liberalità e senza alcun guadagno, nessun problema. Ma se scatti quella foto con apparecchiatura professionale, e un SAPR è per definizione un apparecchio professionale, incorri nella violazione della legge. La questione dell'utilizzazione economica è stata ribadita anche dalla Corte d'Appello di Roma che ha richiamato l'art. 13 della Legge sul Diritto d'Autore ed è poi entrata nel Decreto Franceschini del 2014 con l'emendamento al comma 3 che ha introdotto il concetto del "fair use", in qualche modo la "libertà di panorama", ovvero liberi utilizzi di scorci, edifici e monumenti

Per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza culturale.

Almeno sono salvi tutti quegli album di Flickr, Instagram, Pinterest, Facebook o siti personali che in qualche modo, seppur tacitamente tollerati, fino al 2014 erano passibili di multa per violazione della legge. È bene comunque ricordare che quando nel sito sono presenti installazioni moderne considerate artistiche (ad es. l'illuminazione notturna dei Fori Imperiali, per non parlare delle sculture), la loro riproducibilità è coperta dal diritto d'autore (R.D. n. 633 del 1941 e articolo 2575 del Codice Civile) di chi ha realizzato l'installazione.

A chiarire ulteriormente il dettato legislativo è intervenuto il Ministero stesso con una FAQ:

Si può riprodurre un’opera d’arte caduta in pubblico dominio appartenente al patrimonio dello Stato (es. conservata in un istituto o museo statale o che si trova collocata in luogo pubblico)?
In via di principio l’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore, purché si tratti di opera originale. Tuttavia qualora l’opera sia un bene culturale ossia avente più di cinquant’anni e di interesse culturale che si trovi in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura (art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004), la sopra richiamata disciplina va integrata con quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004, cit., art. 107 , 108, 109., in materia di ”Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali”.
Tali beni possono essere infatti riprodotti ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli sopra richiamati (autorizzazione da parte dell’amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).
La normativa richiamata è disponibile al sito www.librari.beniculturali.it, “Normativa e Circolari”.

Quindi, tranne per i siti archeologici dove sia previsto un espresso divieto di sorvolo, non viene tanto vietata la possibilità di fotografare da amatore il bene culturale, sempre possibile per un turista, ma la possibilità di effettuare fotografie professionali, che hanno sempre una presunta finalità commerciale.

Si dispone dunque non tanto il divieto assoluto di ripresa, ma la necessità di richiedere apposita autorizzazione e pagare il rispettivo canone (ove previsto), che per dispositivo di legge viene stabilito da ogni singolo ufficio territoriale e quindi varia da sito a sito. Questo perché è probabile che l'ente gestore, magari una società privata che ha in concessione il bene culturale, tragga vantaggio economico dalla gestione del sito/monumento (dal momento che investe del denaro), e avendo il diritto di farlo in maniera esclusiva la tua operazione professionale potrebbe porsi in conflitto con questo principio.

Questo principio per dettato legislativo si applica esclusivamente a quei beni che siano in concessione a Stato, a regioni e ad altri enti pubblici territoriali, mentre non riguardano quanto custodito da cittadini privati (e privi del bollino di pubblico interesse), salvo che per questi ultimi si entra nella sfera della privacy, dovendo in tal caso scattare una foto all'interno di proprietà altrui.

Chiunque voglia pertanto effettuare riprese di siti archeologici con SAPR, è soggetto a richiedere espressa autorizzazione dell'ufficio che ha in gestione il bene, per definizione la Soprintendenza, e al pagamento del rispettivo canone che la medesima stabilisce per quello specifico caso secondo il tariffario dalla medesima pubblicato.

Diverso è il caso di siti archeologici ritenuti di non rilevante interesse, quindi non soggetti a sfruttamento economico: si tratta spesso e volentieri di monumenti isolati, non recintati e non sfruttati economicamente, visibili lontano da percorsi carrabili, magari all'interno di boschi e aree naturali. Quando tale monumento non ricada in un'area parco o riserva naturale ove viga il divieto di sorvolo, o in altra area con divieto di sorvolo per altri motivi, la sua riproduzione è da considerarsi libera anche con SAPR.

Cercando nei siti internet di riferimento, molti uffici mettono a disposizione moduli appositi per l'effettuazione di riprese fotografiche. Nel caso degli Scavi Archeologici di Pompei, la Soprintendenza ha messo a disposizione anche un apposito modulo per riprese a mezzo SAPR.

Qualche esempio

Modulo richiesta autorizzazione riprese fotografiche della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria meridionale

Riproduzione e uso di immagini di beni culturali di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta

Modulistica per l’utilizzo di immagini - Parco Archeologico di Pompei

FAQ sul diritto d'autore del MiBAC DGBID (PDF)

Posted by The Staff in Archeologia

Rilievo aerofotogrammetrico con drone: quanto mi costi?

Villaggio Vela Bianca ad Ardea: il modello 3D

La dura legge di mercato nel perenne confronto tra cliente e professionista è il pane quotidiano a volte morbido e croccante, altre volte duro e stantio che tutti noi dobbiamo mangiare ogni giorno, sperando di farlo.

Quando un'azienda o un professionista si muovono, con loro si muove tutto il portato di strumentazione, conoscenza tecnica, esperienza che sono esattamente ciò che fa la differenza tra essere professionisti e servirsi di un professionista. Un portato che ha dei costi che inevitabilmente incidono sul prezzo di un rilievo aerofotogrammetrico.

Si può sempre pensare: si ma grazie ai droni un rilievo aerofotogrammetrico posso farmelo da solo. Vado al supermercato, installo un'app gratuita, faccio processare tutto in un servizio cloud gratuito che non restituirà un risultato eccellente ma comunque idoneo alle mie esigenze e il gioco è fatto.

Certo questo atteggiamento tipico del "fai da te" può essere corretto: ma sicuri che già il costo del drone non superi quello del professionista? Se sei un geometra, un architetto, un ingegnere, che vuole mettersi in proprio, ecco un'indicazione di cosa ci vuole per essere considerati professionisti dell'aerofotogrammetria. Se invece vuoi collaborare con un professionista, questo è ciò che lui deve possedere, almeno.

Gli strumenti di base

Per operare sul campo esiste una componente strumentale minima di base senza la quale non è pensabile considerarsi professionisti dell'aerofotogrammetria. Ecco dunque un elenco di strumenti che ogni professionista dovrebbe avere:

  • Un SAPR: si spazia dalla fascia prosumer tipo DJI Phantom 4 Pro, alla fascia consumer tipo DJI Spark. Nel primo caso €1.699, nel secondo €499 IVA compresa (prezzo attualmente in promozione) + €100 di modifica per renderlo inoffensivo
  • Acquistare ulteriori batterie e supporti: €500 nel primo caso, €170 nel secondo
  • Essere registrati come operatore con SAPR presso ENAC: €94
  • Assicurazione del SAPR: ogni SAPR deve avere la sua assicurazione a termini di legge, mediamente €200/anno cadauna
  • Dispositivo di controllo del SAPR: necessario per far funzionare le app di controllo del SAPR e ricevere la telemetria del medesimo. Mediamente un buon smartphone o un buon tablet (meglio) stanno tra i €200 e i €300
  • Ricevitore satellitare GNSS L1+L2 almeno RTK: uno strumento nuovo parte da una base di almeno €6.500+IVA, si possono trovare degli ottimi usati intorno ai €3.000+IVA. Necessita di una scheda GSM con abbonamento dati (se dedicata a partire da €100/anno)
  • Abbonamento a ItalPOS o altra rete di basi GNSS regionale (se ne scriverà più sotto)
  • Target per l'acquisizione delle coordinate dei punti di vincolo del rilievo aerofotogrammetrico ai fini della correzione metrica del progetto. Si possono realizzare in vari formati e materiali (si privilegia il PVC), la spesa è spesso superiore alle €200
  • Metro e distanziometro laser: utili per misure speditive come possono essere gli infissi. Un buon distanziometro costa intorno ai €200+IVA.

Perché si parla di SAPR e non di droni? Perché l'aerofotogrammetria è un'operazione specializzata, e in quanto tale può essere condotta soltanto con un drone validato da ENAC, che lo trasforma in SAPR. Quindi andare al supermercato, comprare il drone e volare, è illegale e può comportare pesanti sanzioni, anche penali.

Qualora si voglia optare per il DJI Phantom 4 Pro, è imprescindibile quanto segue:

  • Documentazione per la registrazione CRO del drone o comunque per la dichiarazione: si va da €80 a €500
  • Attestato di volo: per la classe Vl/MC (very light multicopter, per SAPR dal peso al decollo inferiore a 4 Kg), il costo per operare in ambienti CRO (critici, in sostanza quando ci sono zone pubbliche e persone vicino, gli ambienti urbani per definizione) si aggira intorno ai €1.500 e comporta almeno 2 esami, ai quali si aggiunge la visita medica aeronautica che si aggira intorno ai €100. Tutto questo deve essere rinnovato ogni 5 anni.
  • Strumenti per la delimitazione dell'area delle operazioni: quando si opera in missioni CRO, l'area delle operazioni deve essere delimitata. L'attrezzatura idonea si aggira intorno ai €200 per la delimitazione di aree non troppo vaste.

Gli strumenti utili da possedere

L'elenco precedente comprende il minimo indispensabile. C'è poi altro che bisogna possedere? Si, è l'elenco seguente:

  • Stazione totale: a volte può essere utile per integrare il rilievo con GNSS. Una buona stazione, sia nuova che usata, parte da almeno €3.500+IVA.
  • Ricevitore GNSS in configurazione base+rover: non sempre si può operare in zone con sufficiente copertura GSM. Non essendo possibile lavorare in configurazione NRTK sarà necessario valutare l'acquisto o di un sistema base+rover o di una base da collegare al ricevitore posseduto (ma soltanto se quest'ultimo è predisposto). Servono almeno altri €5.000/€6.000+IVA.
  • Casco e DPI: se si lavora in ambienti di cantiere, la legge obbliga ad indossare idonei dispositivi di protezione. Si va dall'elmetto di sicurezza, ai guanti, alle scarpe antinfortunistica financo agli occhiali di protezione. €100
  • Notebook per il backup dei dati acquisiti. Si può fare anche sul cellulare (soprattutto se Android) tramite apposito cavo USB OTG. Quasi tutte le app consentono di scaricare sul dispositivo le fotografie scattate. Ma è sempre bene avere un PC in macchina per ogni evenienza. Qualcosa di discreto intorno ai €1.200.
  • Chiodi topografici e mazzetta per piantarli e materializzare a terra i punti fissi: intorno ai €100.
  • Color checker: se scattate le fotografie in formato RAW può essere utile avere una color checker della X-Rite che vi aiuterà a rendere più aderenti alla realtà i colori catturati sotto quella specifica condizione di luce. Il suo uso è necessario in particolari contesti come le riprese di Beni Culturali. €100.
  • Anemometro: per valutare la velocità del vento. Le missioni CRO obbligano a non volare se il vento supera una certa velocità, ricordando che più si sale in quota, più il vento aumenta rispetto al suolo. €30.
  • Coppia di radio Walkie-talkie: utile per comunicare tra operatori sul campo, a partire da €30.

Fuori elenco si può citare un laser scanner 3D: in molte situazioni, soprattutto nel caso di rilievi architettonici, sarà necessario integrare la nuvola di punti ottenuta da aerofotogrammetria con la nuvola di punti ottenuta da strumenti topografici, per una serie di motivazioni che sarebbe troppo lungo spiegare in questo articolo. Il minimo è un Leica BLK360, a partire da €16.000+IVA, altrimenti un classico Faro classe S150 ma si può partire facilmente da cifre vicine ai €50.000+IVA. A questi strumenti si deve aggiungere il software dedicato, dai €400 e rotti di Autodesk Recap Pro, agli oltre €5.000+IVA di alcuni software proprietari dedicati.

Nora: perimetro area buffer aerofotogrammetria con drone

E in ufficio?

Quella elencata è la strumentazione da campo, ma poi bisognerà elaborare i dati acquisiti in ufficio per restituire un rilievo che sia tale. Cosa serve? Quelle di seguito elencate sono da includere nelle spese imprescindibili, sarebbe come comprare una macchina e non metterci la benzina dentro. Non camminerà.

  • Una buona workstation sufficientemente performante: intorno ai €2.000
  • Un monitor di classe fotografica (altrimenti della color checker menzionata in precedenza non saprete che farvene), almeno 24". Un 99% di copertura spazio Adobe RGB parte da almeno €400
  • Un NAS per l'archiviazione dei dati e relativi dischi fissi: almeno €500

Poi è la volta dei software:

  • Software CAD: il più comune è Autodesk AutoCAD, con costo a partire da €2.100/anno (o mensile da €260) ma in qualche caso ci si può accontentare di software gratuiti o meno costosi, da NanoCAD a DraftSight fino a TopoCal. Tra i migliori per lavorare con progetti aerofotogrammetrici c'è Analist Cloud 2019, a partire da €497/anno+IVA
  • Software di fotogrammetria: per l'elaborazione del rilievo aerofotogrammetrico, tra i più famosi Agisoft Photoscan, intorno ai €3.000+IVA
  • Software di elaborazione fotografica: per migliorare la radiometria e il colore delle immagini in postproduzione, i più famosi sono Adobe Photoshop Lightroom CC e Photoshop CC a partire da €10/mese+IVA.
  • Software per la strumentazione topografica: a volte è fornito con lo strumento, altre volte va acquistato a parte, e si possono spendere facilmente anche €1.500+IVA

E le tasse?

Tasto dolente, nel prezzo al cliente finiscono anche le tasse:

  • Se ho la fortuna di avere una casa dove storno una stanza per l'ufficio, pagherò soltanto le bollette aziendali, comprensive di TARSU. I sistemi infomatici bevono corrente quando elaborano il progetto, quindi elaborare un progetto costa.
  • Se non ho questa fortuna, dovrò anche pagare un affitto, il mobilio, e le bollette.
  • Se ho fatto la malsana scelta di acquistare l'ufficio, dovrò pagare l'IMU, il mobilio e le bollette.
  • Se ho una partita IVA, che sia in forma di azienda o di ditta individuale, dovrò pagare le tasse sul compenso: le stime più prudenti parlano del 50%.

Manca qualcosa? Quando si parla di tasse la risposta è sempre sì.

La rete GNSS

In precedenza abbiamo nominato ItalPOS. Si tratta di un servizio fornito da una rete RTK il cui compito, grazie alla rete di stazioni GNSS permanenti installate sul territorio, è quello di fornire alla stazione GNSS rover (il tuo strumento) le correzioni di rete necessarie, consentendoti di risparmiare tempo per il setup di una propria stazione in campagna.

ItalPOS è un servizio a pagamento fornito da Leica Geosystem, azienda parte del gruppo Hexagon leader mondiale nel campo degli strumenti topografici.

Accanto a ItalPOS quasi tutte le Regioni italiane hanno messo un piedi una propria rete di stazioni GNSS permanenti: alcune sono libere e gratuite (nel senso che tutti possono iscriversi al servizio e utilizzarlo), come la Rete Lazio e la Rete Abruzzo; altre sono pagamento, come la Rete Sardegna; altre ancora richiedono l'iscrizione all'Albo, come la Rete Campania. Se operate soltanto nel vostro territorio, quest'ultima soluzione è sicuramente da preferire, in termini soprattutto di costi.

Qualora invece vi spostate sul territorio italiano, la scelta ItalPOS è quasi obbligata: si parte da €80+IVA/mese per arrivare ai €330+IVA/anno.

La cosa importante da sapere è che tanto più sarà vicina la stazione permanente di riferimento tanto più la correzione dello strumento sarà precisa e accurata. È buona norma quando si lavora in campagna (dunque non attorno alle grandi città) fare un controllo preventivo di dove sia posizionata la stazione di riferimento perché la distanza da essa può determinare la scelta del mount-point in un sistema RTK.

Il vostro strumento dovrà essere compatibile con i sistemi di correzione in tempo reale, e andrà privilegiato un mount-point NRT nel caso di correzione tramite una singola stazione molto vicina (si dice entro 15 km in linea d'aria); iMax o MAX (quest'ultima la migliore in assoluto) nel caso di correzione di rete.

Privernum: restituzione aerofotogrammetrica da drone

La nostra strumentazione

Tanto per far rendere conto di come si muove la nostra azienda, ecco un riepilogo del nostro parco attrezzatura per rilievi aerofotogrammetrici:

  • DJI Phantom 4 Pro e DJI Phantom 3 Pro di riserva, autorizzati ad operare in scenari CRO
  • DJI Spark registrato come inoffensivo <300 grammi
  • iPhone e iPad Pro 2018 per il controllo dei SAPR
  • Il necessario per delimitare l'area delle operazioni: nastri, colonnine, segnaletica, etc.
  • Ricevitore GNSS GeoMax Zenith20 RTK GSM+UHF e accessori dedicati
  • Ricevitore GNSS Leica GX1230 in configurazione base+rover
  • Stazione totale Sokkia SRX2 motorizzata e accessori dedicati
  • Distanziometro laser
  • Casco e dispositivi DPI a norma di legge
  • X-Rite Color Checker
  • Target per l'acquisizione dei GCP a terra
  • Workstation, computer portatile, hard disk esterni, NAS, software e app varie

La formazione

Direte: come non è ancora finita? Purtroppo no, perché per operare seriamente nel campo dei rilievi aerofotogrammetrici servono specifiche competenze e conoscenze:

  • Una laurea all'Università o almeno la formazione tecnica di base di un Geometra (non sempre sufficiente) per operare nel campo della topografia. Non vi verrà insegnato il mestiere ma ad applicare con metodo le conoscenze teoriche
  • L'abilitazione professionale per coloro ai quali è richiesta (obbligatoria almeno per Ingegneri, Geometri, Geologi, Architetti, Agronomi e Forestali)
  • Aggiornamento professionale, che sia obbligatorio o meno, consente di rimanere aggiornati e confrontarsi con gli altri professionisti per crescere
  • L'esperienza sul campo maturata nel corso del tempo, frutto di successi ed errori che non troverete nei libri o nei tutorial

Tutto questo ha un costo che può essere e deve essere quantificato in qualche modo. Non può essere considerato un mero investimento a perdere perché senza non posso operare. Saper fare un buon rilievo aerofotogrammetrico richiede che il professionista sia ferrato nelle seguenti materie:

  • Saper pianificare la missione
  • Saper pianificare il volo settando i parametri corretti in base alla richiesta del committente e al risultato atteso
  • Saper pilotare l'APR manualmente in caso di necessità
  • Saper eseguire missioni in modalità manuale, magari per rilevare elementi verticali o per evitare ostacoli
  • Saper effettuare un rilievo topografico per acquisire i GCP
  • Saper integrare il rilievo topografico con una stazione totale e conoscere dunque la teoria sulle poligonali chiuse
  • Saper usare un software CAD
  • Saper usare un software GIS
  • Saper usare un laser scanner 3D e saper integrare i dati provenienti da strumentazioni topografiche diverse
  • Conoscere la cartografia italiana
  • Conoscere la cartografia aeronautica
  • Conoscere la fotografia digitale (dalle tecniche di scatto a quelle di post-processamento per migliorare la radiometria delle immagini a fini fotogrammetrici)
  • Conoscere il necessario utile a operare in determinati scenari: essere competenti nel campo dei Beni Culturali oppure conoscere i fenomeni naturali gravitativi
  • Conoscere quand'è il momento di dire NO a un lavoro che non si sa fare o che rischia di essere fortemente sottopagato per la sua difficoltà

La committenza ha uno strumento potente per la verifica della professionalità dell'operatore: se quest'ultimo è in grado di spiegare in modo chiaro e semplice quello che sta facendo e che farà al committente, che non è tenuto a conoscere tale materia. Se non è capace di spiegare la teoria, non è nemmeno in grado di metterla in pratica con profitto, ergo non è un professionista.

Per concludere: il conto della serva

Detto quanto, se si vuole intraprendere la carriera da rilevatore con sistemi APR (con la certezza che solo di questo non si campa), la spesa minima da fare qualora di parta da zero con un DJI Spark reso inoffensivo ammonta a...

--> !!!   €12.500   !!! <--

È una stima non pensata per spaventare qualcuno. Questo costo si può fortemente abbattere se l'operatore di APR decide di affidarsi al noleggio strumentale (se si sanno usare questi strumenti), oppure chiedendo ad una terza parte di occuparsi del rilievo topografico. Se il tuo ufficio è nei dintorni di Roma, noi siamo a disposizione.

Quando dunque un cliente spera che un rilievo aerofotogrammetrico venga a costare €50+IVA, dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e capire che sta chiedendo al professionista di lavorare per €5: nemmeno la famosa donna delle pulizie lavora per così poco. E quando il professionista chiede €250+IVA, il cliente sta pagando più di €300 ma al professionista vanno in tasca si e no €100.

Tutto questo sta dietro un'attività seria e professionale di rilievo aerofotogrammetrico.  Quando un rilievo viene quotato €50 potete mettere la mano sul fuoco che è un rilievo in forma abusiva: e quando viene fatta un'operazione specializzata con drone senza le necessarie qualifiche, a rischiare pesante è anche il committente.

Siete dunque sicuri che un rilievo aerofotogrammetrico sia davvero alla portata di tutti?

SAPR: obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale

I nostri tutorial sull'aerofotogrammetria

Se sei ancora curioso, come speriamo, di conoscere/approfondire l'argomento, nel nostro blog sono presenti alcuni tutorial sul tema che ti consentiranno di prendere visione di come funzioni un classico processo di rilievo aerofotogrammetrico, dalla pianificazione all'acquisizione, dall'elaborazione alla post-produzione.

Aerofotogrammetria con drone e Agisoft Photoscan. Un'introduzione (parte 1)

Posted by The Staff in Droni, Topografia

Divieto di volo per i SAPR in Parchi e Riserve naturali

Divieto sorvolo parchi pubblici

Cartografia delle aree SIC-ZSC-ZPS tratta dal Portale Cartografico Nazionale: in molte di queste aree vige il divieto di sorvolo per i velivoli a motore. In verde le aree indicate sulla cartografia aeronautica AIP

UPDATE DEL 5 LUGLIO 2021

Con l'entrata in vigore il 31/12/2020 del Regolamento Europeo 2019/947 inerente l'uso degli UAS, e il conseguente Regolamento UAS-IT emanato da ENAC, viene stabilito che il portale D-Flight è il riferimento ufficiale per le zone geografiche degli UAS, come richiesto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento Europeo (Definizione delle zone geografiche per tutela dell'ambiente) e in particolare dal comma 3.

In Italia, i Parchi naturali sono protetti dal volo degli aeromobili fin dalla legge quadro 394/1991 che impediva il sorvolo sotto i 300 metri di quota, come abbiamo ampiamente descritto nell'articolo originale che trovate sotto questo box. Tuttavia, si tratta di un divieto generico, che ancorché perfettamente valido per la legge italiana e per gli aeromobili manned anche in assenza di specifica richiesta di ATM03 e pubblicazione in AIP, non è più ammesso dal Regolamento Europeo che, ricordiamo, all'art. 15 comma 3 "Condizioni operative per le zone geografiche UAS" scrive:

Quando, a norma dei paragrafi 1 o 2, definiscono le zone geografiche UAS a fini di geo-consapevolezza, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle zone geografiche UAS, incluso il loro periodo di validità, siano rese pubbliche in un formato digitale unico e comune.

Alla luce di questa impostazione, il 5 luglio 2021 (in verità con colpevole ritardo), ENAC in qualità di titolare della gestione dello spazio aereo nazionale per l'Italia ha emesso una nota nella quale specifica che:

sono proibite al sorvolo quelle aree in corrispondenza dei Parchi il cui divieto è stato approvato dall’ENAC ed è quindi stato pubblicato sull’AIP Italia ENR 5.6.1-1 “Parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica”.

Si evidenzia che la violazione del generico divieto previsto dalla norma non è sanzionabile in assenza della sopra precisata pubblicazione sull’AIP Italia.

La conseguenza di quanto detto da ENAC è che, se non è sanzionabile un comportamento, non può ritenersi vietato, e pertanto gli spazi aerei non soggetti a divieto di volo sono di conseguenza liberi al volo finché gli Enti Parco non effettueranno apposita richiesta di restrizione dello spazio aereo. È necessario sottolineare che la stessa legge quadro 394/1991 afferma all'art. 11 comma h:

è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo

Quindi nemmeno la legge istituisce un divieto di volo tout court, ma anche quel divieto è comunque soggetto a una specifica disciplina. Se quindi una disciplina del volo così come emanata da ENAC nel 2021 (titolare delle modalità di uso dello spazio aereo italiano), stabilisce che quell'area è sorvolabile, non esiste la possibilità di richiamarsi, come ha fatto l'Isola di Capraia, alla generica legge dello Stato, in quanto quella legge va ora inquadrata in un Regolamento più ampio, valido a livello dei Paesi EASA, e da quelle indicazioni necessariamente discende.

Ci teniamo in ogni caso a ricordare che i Parchi esistono per tutelare l'ambiente, la flora e soprattutto la fauna, e agli animali va portato rispetto perché stiamo entrando in casa loro. L'uso di un UAV all'interno dei parchi, ancorché consentito, dovrebbe essere sempre ridotto al minimo, effettuato al di fuori delle aree dove nidificano gli uccelli o vanno in letargo gli animali, e per il tempo strettamente necessario a effettuare la ripresa da premio Oscar che avete in mente.

Primavera, Estate, voglia di andare al mare, in montagna, a fare gite fuori porta, spesso in compagnia del nostro amico drone. Siamo piloti autorizzati, in perfetta regola e in piena legalità, qual'è il problema?

Se come noto il sorvolo delle spiagge a droni autorizzati, ergo a SAPR, è disciplinato dalla famosa RAIT.5006 che impone il divieto dal 1 giugno al 30 settembre nella fascia di 100 metri in/out dalla linea di costa (ma non agli aeromodelli, salvo che questi possono volare soltanto se la spiaggia è fuori da CTR e non vi è anima viva, difficile in estate), più complesso è il tema legato alle bellezze naturali, che spesso potrebbero avvantaggiarsi di riprese dall'alto per la promozione del territorio e del turismo responsabile.

Come noto il volo dei SAPR è disciplinato da apposito Regolamento, giunto alla edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018, ma non solo! In quanto un SAPR è a tutti gli effetti un aeromobile, ad esso si applicano anche il Codice della Navigazione e tutte le Regole dell'Aria e le varie discipline che coinvolgono gli aeromobili "classici" (aerei, elicotteri, etc.), a cominciare dalla cartografia aeronautica pubblicata dall'ENAV e nota come AIP.

Ma l'ENAC, in una posizione del sito scollegata dal mondo SAPR, e inserita nell'area Ambiente, ricorda quanto segue:

Nelle aree protette è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati

L'assunto è basato sulla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nota come Legge Quadro sulle aree protette, che all'art. 11 "Regolamento del parco" affida proprio agli Enti predisposti la regolamentazione interna, e al comma 3-h stabilisce che «è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.»
E infatti dice ENAC:

Le misure di salvaguardia adottate sono contenute nei regolamenti delle aree protette, predisposti a cura degli enti responsabili della gestione dell'area ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Purtroppo questa dizione di ENAC si traduce nel fatto che il volo dei SAPR è disciplinato in maniera differente in ogni Regione e a volte anche in maniera differente per ogni Parco. Fortunatamente ENAC ha compilato un file Excel (non aggiornatissimo e non sempre corretto ma ottima base di partenza) nel quale ha messo insieme tutte le aree naturali, con la relativa legge di istituzione e le relative misure adottate per il divieto di sorvolo. Ciò che non si evince da tale file è che tutte le aree sono protette in base alla legge 394/1991, anche quelle che non hanno uno specifico regolamento a tal proposito.

L'immagine in testa all'articolo mostra la complessità della materia. L'Italia è pervasa, grazie alla bellezza del nostro paesaggio, da centinaia di aree ZPS (Zone di Protezione Speciale), ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e SIC (Siti di Interesse Comunitario), molte delle quali anche ANPIL (Area naturale protetta di interesse locale): lo stesso Ministero dell'Ambiente ci informa che coprono il 19% dell'area terrestre e il 4% dell'area marina nazionali. E molte contengono le ben note Oasi protette del WWF.

Tutto deriva, come sempre, dalle norme comunitarie per la protezione della biodiversità, in particolare la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che hanno dato origine al progetto Natura 2000.

Ed è proprio su questo che bisogna ragionare: ancorché l'area Parco non fosse soggetta a divieto di sorvolo, resta il fatto che se quel Parco esiste è perché qualcosa bisogna proteggere, in particolare la fauna che vive nell'habitat a lei dedicato. Soprattutto nei periodi di migrazione e riproduzione, andrebbe evitato (ancorché non vietato) il sorvolo a bassa quota che è decisamente disturbante.

Il volo e le relative operazioni di ripresa vanno preventivamente autorizzate, ed è bene affidarsi agli Enti preposti alla tutela per sapere se la zona di volo non interessa qualche area sensibile (dedicata ad es. alla nidificazione o al letargo di specie protette, etc.). Sul sito parks.it sono presenti tutti i contatti e i relativi siti internet per contattare le aree naturali.

Un esempio dalla Liguria

Per entrare nel concreto della norma, facciamo l'esempio della Regione Liguria.

In Liguria esiste una legge regionale recante norme sul divieto di Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore: è la R.R. 15 dicembre 1993, n. 4. All'art. 3 leggiamo:

Sulle aree di cui all'articolo 2, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina del volo, è vietato il sorvolo da parte di velivoli e apparecchi a motore ad un'altezza dal suolo inferiore a 1500 FT (450 mt.)

Molti dei Parchi citati in questa legge sono confluiti nella cartografia AIP, quindi sul divieto di sorvolo non v'è dubbio. Ma il caso del PNR (Parco Nazionale Regionale) di Portovenere esula dalla cartografia AIP, eppure andando a leggere nel Regolamento del Parco, troviamo il Regolamento per il Sorvolo dell'Area Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 Maggio 2011. In esso all'art. 1 si legge:

Ai sensi dell’art.42, comma c) della L. R. 12/95 “Riordino delle aree protette” nelle aree protette sono vietati l’atterraggio il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall’apposito regolamento (Regolamento Regionale 4/93)

Dunque una legge regionale che istituisce un'area protetta in base a una Legge dello Stato e che demanda all'Ente preposto alla sua salvaguardia specifici Regolamenti per il sorvolo...

Esempi come questo se ne potrebbero fare a bizzeffe: dalla L.R. n. 35 del 16/11/1999 della Valle d'Aosta, alla L. R. n. 29 del 06/10/1997 del Lazio. La confusione regna sovrana in Lombardia, dove è vietato il sorvolo della R. N. R. Monticchie così come stabilito dalla D.C.R. IV/1177 del 28/7/1988 e ancora niet per la Mon. Nat. Garzaia di S.Alessandro per la D.C.R. IV/250 del 14/02/1994. Addirittura nel Lazio il sorvolo della Riserva Naturale Lago di Vico è, almeno dal 2017, «soggetto [...] ad espressa autorizzazione che può essere concessa esclusivamente per motivi scientifici o di monitoraggio ambientale». Quindi niente selfie tra amici con lo Spark.

In conclusione

Finché permarrà l'equivalenza SAPR = Aeromobile (a Pilotaggio Remoto) in base all'art. 743 del Codice della Navigazione ogni operatore, anche quello dei cd trecentini che teoricamente liberalizzerebbero la materia, è soggetto al completo rispetto di tutte le norme che disciplinano il volo, sia quando emanate direttamente da ENAC sia quando emanate dallo Stato.

Quando sapete di dover volare all'interno di un'area protetta, parco o riserva che sia, il buon senso deve imporre la verifica che quell'area non sia soggetta a divieti di sorvolo (e per questo una semplice controllata alla cartografia aeronautica AIP non basta) e il tenere a mente che quell'area è protetta per qualcuno, e quel qualcuno di certo non è l'operatore di APR. In ogni caso e comunque partire dall'assunto che tutte le aree naturali discendono dalla legge 394/1991 e sulla base di questa in tutte queste aree vige il divieto di sorvolo.

Quanti professano che l'operatore di SAPR è soggetto unicamente ed esclusivamente alla cartografia AIP e agli specifici regolamenti ENAC e tutto il resto non gli compete, devono rivedere la loro posizione: spesso basta una telefonata o una email, entrambe semplici e veloci. Quasi tutti i Regolamenti dei Parchi e delle Riserve che disciplinano il divieto di sorvolo, applicano anche il regime sanzionatorio del sequestro del velivolo.

Condividiamo questa nostra posizione nell'assoluta certezza di avere ragione, coadiuvati da conferme dirette. Chiunque volesse verificare di persona può contattare l'ENAC Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo all'indirizzo email aeroporti DOT spazioaereo AT enac DOT gov DOT it

Approfondimenti

ENAC: elenco delle leggi nazionali di rilievo per le attività dell'Enac, dove si menziona la Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Pagina ENAC per l'ambiente

Rete Natura 2000 - Ministero dell'Ambiente

Parco Naturale di Portovenere: Leggi e Regolamenti

Parks.it, il Portale dei Parchi Italiani, con mappa interattiva

Visualizzazione WebGIS del Portale Cartografico Nazionale: si può caricare la cartografia delle aree naturali e verificare se le coordinate di volo ricadono all'interno di un'area protetta (funziona bene con Firefox)

Posted by The Staff in Droni

Nota in merito alle elucubrazioni sui SAPR da 0,3 Kg

ENAC: droni da 0,3Kg o 300 grammi?

Recentemente sono apparse in rete alcune elucubrazioni, delle "provocazioni" del tutto gratuite e fuorvianti, in merito al peso dei SAPR considerati inoffensivi e pertanto in grado di operare in tutti gli scenari operativi come fossero non-critici.

Tale idea, già espressa in passato, nasce dall'idea di considerare i 0,3 Kg espressi nel Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto emanato da ENAC come un arrotondamento al decimale intero, un arrotondamento che significherebbe che ogni SAPR compreso tra 0,250 Kg e 0,349 Kg andrebbe considerato come un SAPR da 0,3 Kg. Tale pratica deriverebbe dall'uso in campo ingegneristico di pesare la massa degli oggetti in milligrammi, arrotondando ove necessario all'unità secondo lo standard matematico.

Secondo questo ragionamento, nel Regolamento sarebbe contenuta una scappatoia per usare droni come il DJI Spark senza alleggerimento, dal momento che lo Spark con paraeliche originali pesa 0,338 Kg, quindi arrotondato secondo il sistema matematico al decimale intero si parla appunto di 0,3 Kg: in effetti nessuna parte del Regolamento parla esplicitamente di 0,300 chilogrammi esatti, pertanto sarebbe possibile infilarsi in questo buco normativo e risparmiarsi i soldi e la pena di modificare il drone.

Per prima cosa, bisogna sempre ricordare che la massa di un APR va considerata in base alla sicurezza da impatto: affinché il drone sia inoffensivo, deve garantire un impatto con energia cinetica massima di 80 joule. Tale energia è il combinato disposto di una serie di fattori tra i quali la velocità massima del mezzo, i materiali con caratteristiche di assorbimento di energia e naturalmente la massa dell'oggetto stesso. Operare con un SAPR da 349 grammi significa introdurre oltre il 15% di massa in più rispetto ad un SAPR da 300 grammi: questo significa in primis aumentare la pericolosità dell'operazione che si svolge al verificarsi di un possibile incidente.

Ignoranza o "furbizia"?

Da parte nostra, in quanto operatori SAPR fin dal 2015, ci preme sgombrare il campo da ogni dubbio espresso da alcuni individui sui quali non è dato stabilire se trattasi di ignoranza o "furbizia".

La dicitura 300 grammi appare eccome nei documenti ENAC fin dal lontano 2015, precisamente nel documento ufficiale Lettera 136156/CRT del 29 dicembre 2015 - Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" - Chiarimenti.

Tali chiarimenti furono rilasciati da ENAC all'indomani dell'Ed. 2 del Regolamento SAPR, in merito all'Opinion di EASA sugli APR inoffensivi, che EASA equipara alla FAA alla massa di 250 gr. ENAC decideva di

mantenere il peso di 300 g con la previsione aggiuntiva di dispositivi di protezione delle parti rotanti

Elucubrare sui Regolamenti senza conoscerli è pericoloso e irrispettoso per tutti gli utenti e le aziende che vogliono operare nella legalità in un mercato purtroppo ancora fortemente dominato dall'illegalità.

Posted by The Staff in Archeologia